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Art.19

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che stabilisce le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque Consiglieri, ad un massimo di venti, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Allo scopo di assicurare l'affermazione e lo sviluppo dell'Associazione, mantenendone integri lo slancio iniziale, la continuità dell'azione, ed i valori ideali che hanno predominato alla sua costituzione, i soci fondatori faranno parte di diritto dei primi tre Consigli Direttivi, che si avvicenderanno alle rispettive scadenze. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di chi né fa le veci, senza formalità. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno quattro consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvi quelli riservati all'assemblea. In caso di cessazione dalla carica di alcuni dei Consiglieri i membri rimasti in carica provvederanno ad integrare il Consiglio per cooptazione, dandone comunicazione, per la ratifica formale, alla prima assemblea seguente. Qualora cessassero dalla carica più di tre Consiglieri il Presidente, o il Vicepresidente, oppure il Consigliere fondatore più anziano, dovrà convocare l'assemblea entro trenta giorni per la nomina dei Consiglieri mancanti. Il Consiglio può delegare un Consigliere alla firma sociale in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente.

Art.20

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma per tutte le operazioni sociali, ed ha la rappresentanza legale ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare allo scopo avvocati e procuratori. Egli può convocare il Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno con comunicazione scritta o non, precisando l'oggetto della riunione, almeno ogni trimestre ed almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.

Art.21

Il Presidente ha la facoltà di stipulare le convenzioni di cui all'art.2 del presente statuto, e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di qualsiasi natura, ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale e di utilità per gli associati.

Art.22

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente dell'Associazione, in caso di assenza, d'impedimento o di delega scritta. Con apposito regolamento interno verranno stabilite le funzioni e le responsabilità del Segretario e del Tesoriere.

Art.23

I Consiglieri che palesemente dimostrano poca collaborazione alla realizzazione dello scopo sociale, ovvero disertano per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, le riunioni indette con regolare avviso di convocazione, o anche qualora le assenze ingiustificate superano le presenze, possono, a giudizio del Consiglio Direttivo, essere dichiarati dimissionari e sostituiti.

 

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